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Il Tribunale amministrativo di Firenze, accogliendo l'istanza cautelare presentato dall'avvocato Giulio Marinelli, ha sospeso in data 28 Luglio 2010 il provvedimento del Questore di Livorno che aveva negato il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps ai titolari di due CED Goldbet La pronuncia del Tar Toscana, nonostante quanto dichiarato dalla Cassazione penale Sez. III il 15 Febbraio 2010, evidenzia espressamente come non si possa operare alcuna differenza sul piano giuridico tra la posizione di Goldbet Sportwtten GmbH e quella di altri operatori del settore come Stanleybet Malta Limited. Tale pronuncia ribadisce altresì quanto già espresso in precedenza da numerosi Tar, ovvero che l'autorizzazione non può essere rifiutata ai centri trasmissione dati collegati con bookmaker stranieri, regolarmente licenziati e autorizzati nel loro paese di appartenenza, per la sola circostanza che il richiedente sia privo di concessione. Ma, soprattutto, l'ordinanza chiarisce in via definitiva la piena identità delle posizioni di Goldbet e Stanleybet, ugualmente discriminate dalla normativa italiana vigente.
Lorenzo Pulcioni - 30/07/2010 - 18:17
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